La fine di una lunga attesa. È stato siglato a Roma il primo “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo”.
Il Contratto, completamente nuovo e autonomo rispetto al precedente contratto “Turismo”, è stato firmato per la parte datoriale da Fipe (che comprende anche Aigrim), Angem, Legacoop Produzione e Servizi e Confcooperative, organizzazioni che rappresentano praticamente la totalità delle imprese del settore. Per la parte sindacale da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, cui si è aggiunta anche UGL, che a loro volta rappresentano la quasi totalità dei lavoratori del settore.
Si tratta di un comparto che comprende più di 300mila imprese, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi, per un totale di un milione di addetti e un fatturato di oltre 80 miliardi di euro.
I punti principali del nuovo contratto
La durata. È quadriennale, a partire retroattivamente dal 1° Gennaio 2018 fino al 31.12.2021.
L’orario di lavoro. È stata regolamentata la flessibilità dell’orario di lavoro per far fronte alle possibili variazioni dell’intensità lavorativa, prevedendo la possibilità di superare l’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane, con pari recupero nelle successive.
Riduzione dell’orario di lavoro (cd ROL). È stata introdotta, per i lavoratori del comparto assunti dopo il 1 gennaio 2018, l’analoga disciplina vigente nel contratto del Commercio: per i primi due anni spettano le 32 ore relative alle festività abolite, per il terzo e il quarto verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL e dal quinto anno il lavoratore godrà di 104 ore. È stata inoltre introdotta la possibilità per le aziende di programmare, previa comunicazione ai lavoratori e alle RSU/RSA, la fruizione delle ROL fino a un massimo di 72 ore
Scatti di anzianità. La maturazione degli scatti passa da triennale a quadriennale, e il loro importo non sarà più utile ai fini del calcolo della quattordicesima mensilità; la medesima sterilizzazione varrà anche per l’accantonamento del TFR, ma quest’ultima previsione avrà solo carattere temporaneo, fino a ottobre 2021.
Premio di risultato. È prevista una triplice possibilità; di norma, le aziende dovranno realizzare un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020. Qualora per qualsiasi motivo non venga realizzato l’accordo, nel mese di novembre 2021 verrà erogato un elemento economico di garanzia di 140 euro al quarto livello, riparametrato per gli altri. In alternativa, ma previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140 euro a strumenti di welfare, quale condizione di maggior vantaggio per i lavoratori.
Bilateralità. Se un’azienda ometterà il versamento dei contributi dovuti al sistema degli Enti Bilaterali, sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% della paga base e contingenza per 14 mensilità. L’azienda rimarrà obbligata a corrispondere comunque le prestazioni assicurate dall’Ente Bilaterale.
Assistenza sanitaria integrativa. Viene aumentato da 10 a 12 euro il contributo mensile a carico del datore di lavoro. Anche in questo caso l’azienda che ometta il versamento è tenuta a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.
Salario. L’aumento a regime per il IV livello a tempo pieno è di 100 euro riparametrati per gli altri livelli, con i seguenti scaglionamenti: 25 euro 1 gennaio 2018, 20 euro 1 gennaio 2019, 20 euro 1 febbraio 2020, 15 euro 1 marzo 2021, 20 euro 1 dicembre 2021.
Cambi di appalto e subentri in concessione. Si riconfermano le disposizioni riguardanti il cambio di gestione nella ristorazione collettiva e si rende strutturale il subentro in sub concessione nelle aree autostradali. Per gli altri subentri e passaggi, compresi quelli riguardanti i centri commerciali, viene precisato che solo nel caso in cui non si configuri per legge una cessione di azienda o di ramo di azienda, si applica la normativa del cambio di gestione prevista dalla ristorazione collettiva.
Mercato del lavoro. Sono stati riformulati i principali istituti contrattuali, in particolare il contratto a tempo determinato e l’apprendistato, per armonizzarli con le modifiche introdotte dal Jobs Act.
Le dichiarazioni
«Grazie all’impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy – dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente FIPE – Siamo certi che le importanti innovazioni previste dal contratto, che garantiranno una maggiore flessibilità operativa, saranno la leva per favorire quel recupero di produttività necessario per sostenere gli investimenti migliorativi e rafforzare lo sviluppo di un settore chiave dell’economia italiana».
In generale gli operatori del settore hanno commentato la conclusione di questa lunga trattativa, che chiude un confronto iniziato nel 2013, in maniera positiva: il riconoscimento generale concorda sulla considerazione che, come tutti gli accordi di questo tipo, esso rappresenta un opportuno punto di equilibrio tra gli interessi e le aspettative delle diverse parti sociali.
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