Sono in vigore da metà agosto, a Milano, le nuove zone tutelate definite dall’amministrazione, che regolano l’avvio di attività di ristorazione.
Il Consiglio Comunale di Milano con la deliberazione n. 32 del 6 maggio 2024 ha approvato il regolamento che prevede la nuova disciplina autorizzativa per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per la vendita di prodotti alimentari artigianali destinati al consumo sul posto, all’interno di specifiche zone tutelate del Comune.
Con questa misura l’Amministrazione comunale ha cercato di dare una risposta concreta alle crescenti problematiche legate alla concentrazione di molteplici esercizi commerciali nelle aree urbane, della cosiddetta “movida” laddove l’afflusso di avventori, soprattutto notturno, risulta particolarmente intenso.
Lo scopo principale è quello di limitare l’impatto ambientale e sociale delle attività, promuovendo una gestione pianificata e più attenta delle stesse, in equilibrio con la vivibilità delle aree urbane.
Dalla data di entrata in vigore della misura, il 19 agosto 2024, nell’ambito del territorio comunale sono state individuate le c.d. zone tutelate, a loro volta suddivise in due categorie tenendo conto, principalmente, dell’afflusso della clientela negli orari notturni: Zone da sottoporre a tutela e Zone da sottoporre a elevata tutela, con l’impegno dell’Amministrazione ad aggiornare la mappatura ogni due anni.
Quando non basta la S.c.i.a.
All’interno delle aree tutelate, per avviare una di queste attività non sarà più sufficiente presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ma sarà necessario ottenere un’autorizzazione rilasciata dal Comune, che valuterà l’iniziativa sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal regolamento e relativi provvedimenti attuativi (i.e. determina dirigenziale n. 7009/2024).
Con la domanda di autorizzazione il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione, compreso un documento di autovalutazione, idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti minimi ed il punteggio riferito agli indicatori qualitativi individuati dalla normativa comunale, relativi sia al contesto in cui si inserisce l’attività sia alla qualità del servizio reso; l’autorizzazione potrà essere rilasciata solamente al raggiungimento del punteggio minimo stabilito, differenziato per le Zone da sottoporre a tutela e le Zone da sottoporre ad elevata tutela. Il punteggio raggiunto ed accertato dall’Amministrazione in fase istruttoria – e con esso le misure qualitative che lo giustificano – dovrà essere garantito dall’esercente dall’avvio dell’attività fino alla sua definitiva chiusura, nonché rivalutato in caso di modifiche dell’attività, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento, compresa la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

Con il nuovo regolamento, seppur solo in determinate zone del territorio, ritorna quindi il regime autorizzativo per le attività di ristorazione che, con il D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani bis) e poi definitivamente con la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), era stato sostituito dalla sola S.C.I.A. Infatti è la stessa Direttiva a prevedere la possibilità per le Amministrazioni Locali di introdurre limitazioni all’insediamento delle nuove attività commerciali, se dirette a tutelare interessi pubblici generali, quali l’ordine pubblico, la salute pubblica, la vivibilità urbana.
La nuova disciplina comporterà per gli operatori commerciali la necessità di valutare ancor più attentamente i nuovi progetti di insediamento alla luce degli indicatori qualitativi ora previsti, con un conseguente maggior investimento per l’implementazione delle misure dirette a garantirne la qualità. All’Amministrazione, dall’altro lato, sarà richiesto di compiere le valutazioni istruttorie, anche più complesse, con la massima trasparenza, ragionevolezza e, soprattutto, celerità (non più di quarantacinque giorni prevede il regolamento) ferma restando l’applicazione del silenzio-assenso previsto dalla normativa regionale. Solo in questo modo il regime autorizzativo non costituirà un limite alla libera concorrenza, né una barriera all’entrata di nuovi operatori sul mercato.
L’Amministrazione dovrà anche vigilare nel tempo sul rispetto da parte degli imprenditori degli impegni assunti e sull’effettiva implementazione delle misure qualitative dichiarate, sia al fine di garantire l’effettività della nuova normativa che la tutela degli interessi pubblici.
Data la recente entrata in vigore del regolamento, sarà necessario attendere la risposta del mercato e la prima applicazione fattane dall’Amministrazione al fine di poterne valutare la sostenibilità da un punto di vista economico ed imprenditoriale, oltre che in termini di efficacia in relazione agli obiettivi che la stessa persegue.
Vedi link al portale del Comune.
A cura di: Avv. Thomas Mambrini e Dott. Francesco Ballestrero – COCUZZA













