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Le regole del gioco retail spiegate dagli avvocati dello studio Cocuzza&Associati Studio Legale di Milano.

Con la delibera n. 49 del 25 giugno 2019, dopo poco più di un anno dall’ultima modifica, l’Assemblea Capitolina interviene nuovamente sulla disciplina recata dal “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della città storica”.

Le modifiche, si legge nel testo della delibera, si sono rese necessarie per superare alcune criticità applicative del regolamento riscontrate sia dagli uffici comunali che dagli operatori commerciali. Inoltre, con la modifica sono state recepite le pronunce del T.A.R. di Roma dell’aprile e del maggio di quest’anno (si veda, ad esempio, sent. n. 5321/2019 e n. 5730/2019), con le quali, pur ritenendo il regolamento nel suo complesso legittimo e conforme alle norme in tema di liberalizzazione delle attività commerciali e di servizio, ha annullato alcune specifiche disposizioni dallo stesso previste.

Confermato quindi l’impianto generale della disciplina già stabilito dal regolamento, che prevede la suddivisione del centro storico in aree concentriche con vincoli di tutela differenziati, così come la classificazione delle attività commerciali e artigianali tutelate, non tutelate e vietate, tra le principali novità si segnalano quelle sulle modalità di consumo sul posto dei prodotti alimentari, quelle relative all’avvio delle attività c.d. tutelate, la modifica della disciplina riferita all’insediamento delle medie strutture di vendita, nonché quelle in tema di subingresso, in proprietà o gestione, delle attività commerciali e artigianali esistenti nel sito UNESCO.

Per il consumo sul posto di alimenti all’interno degli esercizi di vicinato e dei laboratori artigianali, con la modifica dell’art. 5 del regolamento è stato eliminato il riferimento agli arredi minimali, che aveva destato non pochi dubbi interpretativi in sede di controllo, ora sostituito con il divieto di utilizzo di arredi che connotino un’organizzazione strutturale e funzionale identica a quella degli esercizi di somministrazione. La scelta pare sia stata quella di individuare il parametro fondamentale che differenzia le due fattispecie (consumo sul posto e somministrazione di alimenti e bevande), che non attiene solo agli arredi impiegati quanto alla complessiva modalità di organizzazione e offerta del servizio, come precisato dal T.A.R. di Roma con la decisione 5321/2019, tra l’altro discostandosi dalla recente decisione sul tema resa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2280/2019. Sempre all’art. 5 è stato eliminato il divieto previsto al comma 3 di consumare bevande alcoliche all’interno degli esercizi.

Le modifiche all’art. 8, che individua le c.d. attività tutelate, hanno comportato l’eliminazione del requisito per il loro avvio, costituito dall’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, che, tra l’altro, il T.A.R. aveva ritenuto illegittimo poiché integrante una restrizione all’accesso al mercato non giustificata dagli obiettivi di tutela che sono alla base del regolamento. Anche il comma 2 è stato in parte rivisto, specificando che il vincolo sui locali conseguente all’insediamento dell’attività tutelata permane solo in caso di cessazione per chiusura definitiva dell’attività stessa e non, come prima indicato, per qualsiasi causa. La nuova formulazione della norma potrebbe portare a escludere la formazione del vincolo sui locali nel caso, ad esempio, di trasferimento in altro luogo dell’attività tutelata esistente.

Completamente rivista la disciplina di cui all’art. 9 per l’insediamento delle medie strutture di vendita, che la delibera n. 47/2018 aveva escluso in tutte le aree centrali (tessuti T1-T6), prevedendo inoltre limiti al trasferimento di quelle esistenti e ammettendone l’ampliamento entro rigidi limiti di superficie. Ora nelle medesime aree è consentita l’apertura di nuove medie strutture ma solo per l’insediamento di attività c.d. tutelate; è altresì ammesso il trasferimento degli esercizi esistenti, ma solo nell’ambito del medesimo Municipio, e l’ampliamento entro i limiti della superficie già urbanisticamente assentita. Esclusa la modifica di settore merceologico degli esercizi attivi, nell’ambito del settore non alimentare è però possibile la variazione dei prodotti trattati, purché rientranti tra quelli tutelati in base all’art. 8 del regolamento.

Si segnala infine la modifica del comma 4 dell’art. 12 in tema di subingresso, in proprietà o gestione, nelle attività esistenti non tutelate e in quelle vietate insediate nel sito UNESCO, che nella previgente formulazione prevedeva l’obbligo per il subentrante di “riconvertire” l’attività acquisita in una delle attività c.d. tutelate ex art. 8. Anche a seguito del parziale annullamento disposto dal T.A.R. di Roma, dalla disposizione sono state espunte le attività non tutelate, che potranno essere trasferite a terzi e da questi continuate, senza alcun obbligo di trasformazione in attività tutelata, che invece rimane in caso di subentro in una delle attività vietate elencate all’art. 11.

Nel loro complesso le modifiche apportate al regolamento hanno chiarito alcuni aspetti della disciplina che prima risultavano di difficile interpretazione e applicazione, garantendo altresì maggiori possibilità per gli operatori di avviare nuove attività commerciali, fermi restando i forti vincoli che tuttora permangono, in particolare per le attività alimentari. Vincoli che, come detto, la giurisprudenza amministrativa anche di recente ha ritenuto giustificati dall’obiettivo di tutelare il decoro e la vivibilità del centro storico della città.

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