Skip to main content

A cura dello Studio Legale Cocuzza & Associati di Milano

Nel novembre 2012 si è finalmente concluso l’iter di recepimento della Direttiva 2007/11/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013, introducono alcune importanti novità che vanno a modificare l’attuale normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 231/2002.

In particolare, è utile richiamare in questa sede la disposizione che stabilisce l’incremento di un punto percentuale degli interessi legali di mora, vale a dire degli interessi che il creditore può richiedere al debitore senza necessità di apposita messa in mora. Dal 1°gennaio 2013 tali interessi saranno infatti pari al tasso della Bce (attualmente pari all’1%) maggiorato di 8 punti percentuali (rispetto agli attuali 7 punti percentuali). E’ quindi presumibile che essi si attestino intorno al 9% a partire dal 1° gennaio 2013.

La portata di tale modifica, che si applica in via automatica a tutte le transazioni commerciali (intese come fornitura di merci o prestazione di servizi dietro pagamento di un prezzo) fra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni, è destinata ad essere ben più ampia rispetto all’ambito di operatività della nuova normativa. Ed infatti la disposizione sugli interessi legali di mora per ritardati pagamenti è assai di frequente richiamata dalle parti in contratti che non possono tecnicamente definirsi come “transazioni commerciali”, quali, ad esempio, gli affitti di rami di azienda o le locazioni commerciali.

Pertanto, ove il contratto di affitto o la locazione richiamino espressamente il Decreto Legislativo n. 231/2002, per calcolare la misura degli interessi dovuti dal conduttore/ affittuario in caso di ritardato pagamento dei canoni, delle spese e/o di altre somme dovute in base al contratto (anche ove il testo non faccia alcun riferimento alla recente modifica introdotta dal nostro legislatore) è bene tenere presente che dal 1° gennaio 2013, tali interessi dovranno intendersi incrementati sulla base delle disposizioni sopra richiamate.

Avv. Giulia Comparini

Per informazioni e quesiti gli Avvocati Giulia Comparini gcomparini@cocuzzaeassociati.it

e Alessandro Barzaghi abarzaghi@cocuzzaeassociati.it saranno lieti di rispondervi.