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A cura dello Studio Legale Cocuzza & Associati di Milano

Con la sentenza 200/2012 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato da alcune Regioni, che hanno eccepito l’ incostituzionalità dell’articolo 3 del Decreto Legge 138/2011 (convertito nella legge 148/2011) secondo il quale con riferimento alle attività economiche private è consentito tutto ciò che non è vietato dalla legge.

Lo stesso articolo prevedeva, altresì, l’automatica soppressione delle disposizioni incompatibili con tale principio a decorrere dal 30 settembre 2012. Tale norma, sebbene estremamente generica, ha comunque introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui le limitazioni alla libera iniziativa economica privata devono essere giustificate dal rispetto di obblighi internazionali o comunitari ovvero da principi costituzionali legati alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e della finanza pubblica o da ragioni di sicurezza ed utilità sociale. Le Regioni ricorrenti hanno ritenuto incostituzionale tale disposizione sull’assunto che essa rappresentava una “invasione” dello Stato nelle loro competenze nell’ambito del commercio e delle attività produttive.

La Corte ha rigettato tali obiezioni, affermando che il principio della liberalizzazione delle attività economiche espresso dall’art. 3 sopra richiamato è volto sostanzialmente a promuovere la concorrenza e pertanto non si sovrappone né va ad invadere il campo del riservato alle Regioni, le quali hanno il compito di regolamentare la materia del commercio, tenendo in debita considerazione tale principio. Ciò nonostante, la Corte ha poi affermato l’incostituzionalità della legge statale ove stabilisce l’automatica soppressione delle disposizioni incompatibili con il principio di liberalizzazione, in quanto troppo generica ed astratta. Secondo la Corte, è necessario che lo Stato individui con precisione le disposizioni ritenute incompatibili affinché anche le Regioni possano modificare ed adeguare la propria normativa. Resta il fatto che il riconoscimento da parte della Corte della legittimità del principio di liberalizzazione delle attività economiche sancito dalla legislazione statale, lascia ben sperare con riguardo al contenuto delle altre sentenze della Corte, la cui pubblicazione è attesa nel 2013, sui ricorsi presentati da alcune

Regioni ed aventi ad oggetto la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Avv. Giulia Comparini

Per informazioni e quesiti gli avvocati

Giulia Comparini gcomparini@cocuzzaeassociati.it

e Alessandro Barzaghi abarzaghi@cocuzzaeassociati.itsaranno lieti di rispondervi.